Carri Raccogli Frutta
Per i Carri Raccolta frutta come si procede?
Le variazioni introdotte dal DLGS 81/08 per tali macchine sono le seguenti: in precedenza la denuncia e l’assegnazione della matricola erano di competenza del Ministero del Lavoro, ora di INAIL, le verifiche periodiche venivano eseguite dall’ispettorato del Lavoro ora dall’ASL o Soggetto Abilitato.
Denuncia di messa in servizio
Ho fatto regolarmente la domanda di messa in servizio e ho ricevuto il numero di matricola, a chi e quando devo fare la domanda per la Prima Verifica Periodica?
Almeno 45gg prima della scadenza della verifica, prevista dall’Allegato VII D.Lgs. 81/08, bisogna inoltrare all’INAIL, territorialmente competente, la domanda di Prima Verifica Periodica con l’indicazione del Soggetto Abilitato. Qualora l’INAIL, oppure il Soggetto Abilitato incaricato dall’INAIL stessa, non intervenga entro 45gg bisogna contattare direttamente il Soggetto Abilitato.
Ho già fatto la denuncia di messa in servizio, ma non ho mai ricevuto risposta e non ho mai inoltrato altre domande, che richieste devo fare?
Deve contattare l’Inail di zona e richiedere il numero di matricola, inoltrare domanda con la richiesta di Prima Verifica Periodica all’INAIL stessa indicando il Soggetto Abilitato. Qualora non trovi riscontro, né da INAIL né dal Soggetto Abilitato entro 45gg, deve contattare direttamente il Soggetto Abilitato.
Precedentemente avevo comunicato la messa in servizio all’ Ispesl senza avere risposta, dopo un anno però ho avuto da parte dell’ASL o ARPA la Verifica Periodica, come devo proseguire?
Prima cosa da fare, contattare L’Inail e farsi dare il numero di matricola, poi si prosegue ogni anno con la richiesta di Verifica Periodica Successiva all’ASL o direttamente al Soggetto Abilitato.
Se ho una Macchina già in esercizio da qualche anno ma non ho mai fatto né la messa in servizio e di conseguenza tutto il resto cosa devo fare?
Fare Comunicazione all’ Inail di messa in servizio, allegare dichiarazione di conformità CE o dichiarazione omologazione Ispesl (questa ultima solo per le macchine senza CE provenienti dall’estero o sconosciute in Italia per le quali è stata richiesta a ISPESL l’approvazione del progetto con rilascio omologazione), richiedere rilascio numero di matricola a Inail, effettuare Richiesta di Prima Verifica Periodica a Inail.
Sollevatori telescopici
Sono proprietario di un Carrello Semovente con braccio Telescopico, quante verifiche devo fare?
Una sola verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose o persone, il Datore di Lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più attrezzature/accessori intercambiabili, dovrà, però, comunicare all’Inail la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l’indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all’attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diventerà l’unica identificativa dell’attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.
Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di Inail o Asl/Arpa), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il Datore di Lavoro richieda la prima verifica periodica ad Inail.
Macchine CE e non CE
Cosa occorre fare sulle macchine che hanno piu’ di 20 anni?
Coordinando gli obblighi derivanti del “TU” D. Lgs. 81/08 con quelli del D. M. 11.04. 11 ne consegue che:
- L’attrezzatura deve essere adeguata ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allegato V del D. Lgs. 81/08 per le attrezzature fabbricate in assenza di direttiva di prodotto specifica (non marcata CE);
- Sulle gru mobili, gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato devono essere fatte le indagini supplementari finalizzate ad identificare vizi occulti prodottisi nell’utilizzo e al calcolo della vita residua (D. M. 11.04. 11 allegato II);
- Deve essere svolta e correttamente registrata la manutenzione ed i controlli periodici di cui all’art. 71 commi 4 e 8 del D. Lgs. 81/08;
- Devono essere svolte le prime verifiche e le verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 e D. M. 11.04.11 (durante le quali si dovrà verificare anche il rispetto dei punti a, b e c)
Ho una Gru non marcata CE e non ancora sottoposta a collaudo, cosa devo fare?
Le strade che può seguire sono due:
- Applicare la procedura prevista dalla direttiva macchine per la marcatura CE, poi richiedere la Prima Verifica Periodica.
- Seguire la normativa previgente, ma allora è necessario applicare la circolare n. 77 del 23/12/1976, quindi fare il collaudo finale per cui è competente soltanto INAIL (cosa non facile da ottenere).
Ho una Macchina non marcata CE che è di nuovo inserimento nell’allegato VII (Piattaforme auto sollevanti su colonna, Carrelli semoventi con braccio Telescopico, Ascensori da Cantiere, alcuni Idroestrattori) come mi devo comportare?
Fare comunicazione all’Inail di messa in servizio (allegare perizia secondo allegato V DLGS 81/08) con richiesta di numero di matricola e contestualmente richiedere la Prima Verifica Periodica. Esiste un modulo unico Inail per effettuare le suddette richieste, successivamente dopo la Prima Verifica bisogna fare richiesta di Verifica periodica successiva alla prima all’ ASL o ad un Soggetto Abilitato.
Se ho acquistato una Macchina Nuova CE che è inserita nell’allegato VII cosa devo fare?
Fare comunicazione all’Inail di messa in servizio con conseguente richiesta di numero di matricola (Allegare dichiarazione di conformità CE). Successivamente almeno 45 gg prima della scadenza prevista nell’allegato VII D. Lgs. 81/08 bisogna fare richiesta, sempre all’Inail, di Prima Verifica Periodica con l’apposito modulo e indicando il Soggetto Abilitato.
Richiesta di verifica periodica
Come deve avvenire la richiesta di verifica successiva alla prima?
Con l’introduzione della Legge 9 agosto 2013 n. 98 sono cambiate le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima, sia per quanto riguarda le attrezzature di sollevamento, che le apparecchiature a pressione. ASL/ARPA non sono più titolari di funzione; pertanto il Datore di Lavoro può inviare la propria richiesta direttamente al Soggetto Abilitato secondo le modalità di ciascuno.
E’ opportuno quindi inviare la suddetta almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità di cui all’ All. VII del D.lgs. 81/08.
Come stabilisco la periodicità delle verifiche su macchine soggette a periodi di inattività?
La periodicità delle verifiche periodiche, previste dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, non è interrotto da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi, all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.
Da che data decorrono i 45 giorni per la prima verifica periodica?
I termini dei 45 giorni decorrono dalla data della richiesta completa di tutti i dati necessari, e nello specifico:
- In caso di lettera raccomandata A.R.: dalla data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta.
- In caso di invio per fax: la data di invio del fax. In caso di invio di PEC: la data di invio della mail.
- In caso di richiesta attraverso il portale WEB: la data della transazione on-line.
- In caso di raccomandata a mano: la data di consegna.
- In caso di posta ordinaria, raccomandata semplice e e-mail: la data di protocollo di arrivo dell’INAIL.
I carrelli elevatori frontali e i ponti sollevatori per veicoli sono soggetti a verifica obbligatoria?
NO, sono entrambi esclusi.
In caso di richiesta “datata” come devo comportarmi?
Tutte le richieste presentate prima del 23/05/12 (data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011) e non ancora evase, devono essere re-inoltrate attenendosi alle modalità previste.
Noleggio a lungo termine chi effettua la verifica, il noleggiatore o chi ha l’apparecchio in affitto?
La responsabilità è assolutamente del noleggiatore. I costi e gli adempimenti amministrativi e tecnici sono a carico sempre del titolare d’impresa. Fermo restando diversi accordi contrattuali.
Se sposto un’attrezzatura mobile durante l’attesa della prima verifica periodica, con richiesta già effettuata, cosa devo fare?
Se lo spostamento avviene in provincia diversa, il Datore di Lavoro dovrà comunicarne lo spostamento all’INAIL presso la quale ha inoltrato richiesta e, contestualmente, inviare nuova richiesta all’INAIL competente per territorio.
Escavatore idraulico
Quali controlli e verifiche devo effettuare su un escavatore idraulico?
Fermo restando l’obbligo di posizionamento, utilizzo e manutenzione delle attrezzature in conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, il datore di lavoro deve provvedere affinché personale competente sottoponga l’escavatore a controlli straordinari, ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della macchina, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti o periodi di prolungata inattività.
Gli escavatori utilizzabili come apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 kg sono da considerarsi autogru (gru mobili) ai fini degli adempimenti amministrativi. Pertanto, oltre ai controlli già citati, devono essere sottoposti a verifiche periodiche da parte di INAIL e ASL o Soggetti Abilitati.
Legislazione
Come deve essere formalizzata l’avvenuta verifica periodica successiva alla prima?
Il Datore di Lavoro conserva il verbale rilasciato dall’ispettore e lo tiene a disposizione dell’organo di vigilanza.
Come devo comportarmi in caso di cessazione o spostamento di una attrezzatura?
La cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, devono essere comunicate dal Datore di Lavoro alla sede INAIL competente per territorio per l’aggiornamento della ” banca dati”.
Cosa accade in caso di esito negativo della verifica?
Qualora il soggetto abilitato, durante l’effettuazione della verifica periodica successiva alla prima, ravvisasse evidenti violazioni alle norme di sicurezza è obbligato a darne comunicazione al titolare di funzione competente (ASL/ARPA).
Cosa deve fare il Datore di Lavoro per consentire le operazioni di verifica periodica successiva alla prima?
Il Datore di Lavoro mette a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, oltre che ai mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
Quali rischi corre il Datore di Lavoro?
Esistono pene severe per chi non denuncia/verifica il proprio apparecchio (sanzioni e sequestri), senza considerare gli aspetti penali derivanti da un eventuale incidente.
Le sanzioni sono quelle associate ai compiti in capo al Datore di Lavoro, Dirigente o noleggiatore e contemplate dall’Art. 81 del D.Lgs 81/08 che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Tali sanzioni sono estese anche sulle mancate verifiche di attrezzature prese a noleggio con i medesimi capi di imputazione previsti dallo stesso art. 81.
Quali sono i costi delle verifiche e a chi si deve versare l’importo?
Il costo delle verifiche è quello previsto dal D.Dirig. 23/11/2012, che prevede l’aggiornamento automatico sulla base degli indici ISTAT. Le tariffe previste nel Decreto si intendono onnicomprensive di tutte le spese. Per le prime verifiche periodiche si possono verificare diversi casi:
- Inail interviene direttamente entro 45gg dalla richiesta, il Datore di Lavoro versa l’intero importo ad INAIL;
- Inail si avvale del Soggetto Abilitato (art. 71 comma 12 D.Lgs. 81/08), indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta, il Datore di Lavoro paga l’85% della tariffa al Soggetto Abilitato e liquida la quota restante ad INAIL, previo ricevimento di relativo bollettino;
- Inail non interviene e non si avvale del Soggetto Abilitato entro 45gg dalla richiesta, Il Datore di Lavoro si avvale del Soggetto Abilitato (art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro versa l’intero ammontare della tariffa al Soggetto Abilitato, il quale versa il 5% della tariffa ad Inail per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata così come disposto all’art. 3, comma 2, lettera c) del D.M. 11 aprile 2011.
Per le verifiche periodiche successive alla prima il Datore di Lavoro liquida l’intero ammontare della tariffa direttamente all’ASL o al Soggetto Abilitato, i quali versano il 5% della tariffa ad Inail per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata così come disposto dall’ Art. 3, comma 2, lett. c), del D.M. 11 aprile 2011.
Il comma 3 dell’art. 3 del Decreto 11 aprile stabilisce che i compensi dovuti al Soggetto Abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe previste nel Decreto.
Quando posso usare la cesta sul carrello elevatore?
Le attrezzature non previste per il sollevamento di persone possono essere utilizzate a tal fine solo a titolo eccezionale.
A tal riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare del 10/02/2011 i casi di eccezionalità sono:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.