La Certificazione Direttiva Macchine serve a valutare la conformità delle macchine ai requisiti della Direttiva.

Dal 1995 TUV AUSTRIA Italia è organismo autorizzato alla valutazione di conformità delle macchine.

Quali sono le macchine che richiedono la conformità?
Sono molti i macchinari che possono essere certificati. Ad esempio si può richiedere la certificazione di una pressa o la certificazione di una macchina per la lavorazione legno oppure la certificazione di un banco sega.
Qui di seguito riportiamo una lista esemplificativa dei tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre applicare la procedura che prevede l’intervento di un Organismo notificato come TUV AUSTRIA Italia:

1. seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotati di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Come avviene il processo di accertamento della conformità alla Direttiva Macchine?
La procedura di valutazione della conformità è composta da due distinte valutazioni:
• L’esame del fascicolo tecnico, inviato dal costruttore a TUV AUSTRIA Italia;
• La verifica ispettiva della macchina messa a disposizione presso il luogo indicato dal costruttore, mediante prove funzionali, prove strumentali e controlli dimensionali.
L’emissione dell’attestato determinante la Certificazione Direttiva Macchine è subordinata quindi alla completezza e correttezza del fascicolo documentata da un rapporto di verifica e alla rispondenza del prodotto/sistema alla documentazione valutata.
Al termine delle verifiche, in caso di conformità, per le macchine e i componenti di sicurezza compresi nell’Allegato IV della Direttiva Macchine viene rilasciato un certificato di esame CE di tipo o di garanzia della qualità totale. Mentre, per le macchine e i componenti di sicurezza non compresi nell’Allegato IV, TUV AUSTRIA Italia, in qualità di organismo competente, rilascia un rapporto di esame e su richiesta un attestato di esame CE volontario.

Qual è il costo della Certificazione Direttiva Macchine?
Il costo per la verifica di conformità alla Direttiva Macchine varia a seconda del tipo di macchina e di procedura di valutazione della conformità scelta dal fabbricante.