Per la prima verifica sulle apparecchiature in all. VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro deve fare richiesta all’INAIL territorialmente competente, mentre per le verifiche successive alla prima, a partire da agosto 2013, può scegliere liberamente il Verificatore privato (quale TUV AUSTRIA ITALIA) senza comunicazioni ad ASL e/o ARPA. Pertanto, in base al comma 11 dell’art.71 del D. Lgs 81/08, il Datore di Lavoro può rivolgersi ad un Soggetto privato (quale TUV AUSTRIA ITALIA) per tutte le verifiche successive e le prime verifiche trascorsi i 45 giorni dalla richiesta ad INAIL senza che la stessa abbia effettuato la verifica.

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