Campo di applicazione delle certificazioni FGAS

Si considerano tutte  le attività di installazione, manutenzione, assistenza riparazione, smantellamento recupero o controllo di sistemi di tenuta delle apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Si applica pertanto a tutte le imprese e a tutti gli operatori che hanno attività che implichi l’utilizzo di gas HFC e PFC (R410, R407, R404a, R134a le denominazioni tra quelli più utilizzati;

Gli operatori e le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività operando su apparecchiature contenenti FGAS (indipendentemente dalle quantità di FGAS impiegato):

  • installazione
  • manutenzione, assistenza
  • riparazione
  • smantellamento
  • recupero o controllo

Anche se è presente una sola attività esercitata singolarmente si rientra nel campo di applicazione della certificazione, es. se una impresa effettua solo attività di manutenzione e non di installazione, rientra comunque nel Regolamento UE 2067/2015 se utilizza FGAS.

A seguito dell’entrata in vigore del DPR 146/2018 l’Impresa è tenuta a comunicare per via telematica gli interventi effettuati sugli impianti Fgas alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio.

La certificazione dell’Impresa e dell’operatore costituiscono requisito obbligatorio per effettuare la registrazione degli interventi svolti.

Devono inoltre essere comunicate alla Banca dati  nazionale, da parte dei Venditori le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas.

Adempimenti richiesti

Le certificazioni da ottenere sono 2:

E’ richiesta la certificazione dell’operatore che interviene sull’impianto e dell’Impresa per la quale lavora, anche se trattasi di impresa individuale. Ad esempio una ditta individuale con 1 solo addetto (il titolare) dovrà ottenere sia la certificazione FGAS dell’unico addetto (il titolare, che in tal caso sarà anche l’operatore FGAS), sia la certificazione FGAS dell’impresa.

Certificazione FGAS del PERSONALE
(per ogni singolo operatore che esercita le attività sopra descritte con impiego di FGAS)

Per quanto riguarda la certificazione del PERSONALE, si precisa che all’interno dell’impresa è necessario che vi sia almeno 1 operatore in possesso di certificazione (il cosiddetto “patentino”). Per ottenere il patentino è necessario superare un esame presso un Ente di Certificazione del personale. TUV AUSTRIA ITALIA non effettua direttamente tale certificazione, ma può organizzare corsi con Organismi accreditati al rilascio del patentino.

Se il fatturato delle SOLE attività di manodopera relative alle attività sopra descritte, supera i 200.000 euro\anno è necessario inoltre che l’impresa abbia 2 tecnici con il “patentino” (questa regola vale per multipli di 200.000 euro di fatturato; ad esempio un’impresa che ha 610.000 euro di fatturato di attività di manodopera per manutenzione di impianti di refrigerazione ha necessità di avere al proprio interno 4 tecnici con patentino FGAS). I tecnici possono anche essere esterni (non dipendenti dell’impresa), ma in tal caso potranno operare solo in esclusiva per una impresa (la loro certificazione viene associata solo ad una impresa anche se il tecnico lavora o collabora con più imprese. Il “patentino” FGAS del personale ha una durata di anni 10 ed è soggetto a verifica annuale da parte dell’Ente di certificazione del personale. Utile (ma non obbligatorio) alla certificazione del personale, è il  corso di formazione: TUV AUSTRIA ITALIA organizza periodicamente tali corsi (vi invitiamo a consultare la sezione Formazione nel presente sito)

Certificazione FGAS dell’IMPRESA
(ditta individuale, società, impresa, che esercita le attività sopra descritte con impiego di FGAS)

Per quanto riguarda la certificazione delle IMPRESE, essa si ottiene con:

– una verifica presso l’impresa effettuato da parte dell’Ente  di Certificazione (se l’Impresa è una ditta individuale con un solo operatore certificato che coincide col titolare, le verifica si svolge mediante solo un esame documentale) ;

– tale verifica ha lo scopo di  esaminare che l’azienda abbia in dotazione gli strumenti di misura, le attrezzature e i documenti/procedure necessari per operare sugli impianti Fgas in modo da garantire che le attività di  installazione, manutenzione e assistenza, riparazione, smantellamento e recupero o controllo siano tenute sotto controllo;

TUV AUSTRIA ITALIA effettua direttamente tale certificazione. Qualora l’esito della verifica di certificazione sia positivo, TUV AUSTRIA ITALIA provvederà direttamente ad inserire la certificazione dell’impresa nel registro FGAS.

La certificazione ha una durata di 5 anni e l’impresa sarà oggetto di verifiche annuali da parte dell’ente di certificazione; tali verifiche, nel quinquennio di certificazione, saranno documentali o presso l’impresa.

Per ottenere tale certificazione l’impresa deve operare ed essere conforme ai requisiti contenuti nel D.P.R. 146/2018 e nel Regolamento (UE) n. 2067/2015.

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.FGAS.it